di MrCilindro » 4 feb 2010, 1:08
3° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
- BORMIO 23-24-25 NOVEMBRE 2007 -
SNOWPARK E REGOLE DI SICUREZZA
La pratica dello snowboard è oggi una realtà del mondo dello sci a tutti gli
effetti. Sviluppatasi oltreoceano, questa disciplina ha avuto una crescita
esponenziale dei suoi praticanti, in Europa, dagli inizi degli anni novanta e, ai
giorni nostri, gli snowboarders costituiscono una percentuale ragguardevole della
clientela che frequenta le stazioni turistiche montane.
All’interno di un comprensorio sciistico è ormai frequente trovare un’area
dedicata alla pratica delle cosiddette evoluzioni acrobatiche di questa disciplina.
La stessa legge n.363/2003 italiana contiene una definizione compiuta di
snowpark precisando all’art.2 che “all’interno delle aree sciabili attrezzate aventi
più di venti piste servite da almeno dieci impianti di risalita, i Comuni interessati
individuano le aree da riservare alla pratica delle evoluzioni acrobatiche con lo sci
e con lo snowboard. Tali zone devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni
acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e tutti coloro che le
frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato”.
Dalla stessa definizione di snowpark data dalla normativa nazionale, si
possono trarre una serie di considerazioni di particolare importanza in ordine alla
sicurezza di chi accede a tale struttura. L’utilizzo dello snowpark è consentito sia
agli sciatori tradizionali che agli snowboarders Tutti, obbligatoriamente, devono
indossare un casco protettivo omologato indipendentemente dall’età anagrafica.
Ricordiamo infatti che per la pratica delle discipline alpine all’interno delle aree
sciabili attrezzate la legge nazionale prevede l’obbligo di utilizzo del casco solo
per i minori di quattordici anni.
Oltre a queste prescrizioni comportamentali, la normativa vigente nulla
aggiunge di specifico con riferimento, da una parte, alla condotta che devono
tenere tutti coloro che accedono agli snowpark, dall’altra, ai doveri di diligente
preparazione e manutenzione dell’area che incombono alle società di gestione.
Per dare concretezza al concetto di sicurezza all’interno degli snowpark si
deve pertanto fare riferimento alle cosiddette regole precauzionali ricavabili “da
più giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui
mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze”. Così come rappresentate, le regole
di diligenza rappresentano la “cristallizzazione” dei giudizi di prevedibilità e di
evitabilità ripetuti nel tempo che di conseguenza diventano i criteri di
individuazione delle misure precauzionali da adottare nella situazione specifica.
Le norme precauzionali si possono distinguere in due gruppi a seconda
che la fonte sia giuridica ovvero sociale. Nell’ambito dell’attività svolta all’interno
degli snowpark, non essendo presente una normativa specifica, ci si deve rifare
alle regole precauzionali che si ricavano dall’esperienza avendosi così regole di
diligenza, prudenza, perizia adeguate a conseguire di volta in volta l’obiettivo
precauzionale.
Nel dovere di diligenza deve essere ricompreso anche un obbligo di
preventiva informazione sull’attività che si andrà a compiere. In alcuni casi il
dovere di diligenza può addirittura imporre al soggetto di astenersi dal compiere
una determinata attività se l’esercizio della stessa portasse con sè un rischio
troppo elevato di realizzazione dell’evento lesivo. Vi è quindi una stretta
correlazione tra il contenuto e le modalità del giudizio di prevedibilità necessario
per ricostruire le regole di diligenza e la finalità preventiva cui queste sono dirette.
Occorre peraltro distinguere l’ipotesi in cui esposti alla gravità del rischio
siano gli stessi soggetti o partecipi dell’attività pericolosa, ovvero siano degli
estranei, o, più ancora, la collettività. In tali ultime due ipotesi l’esigenza di una
tutela preventiva della sicurezza e dell’incolumità pubblica si presenta con
carattere di assoluta prevalenza rispetto all’interesse sociale dell’opera da
realizzare. Ben diversa è l’ipotesi in cui sono gli stessi soggetti ad accettare i
rischi insiti nella pratica di quella determinata attività o che di quella attività ne
sono una caratteristica peculiare.
E’ importante inoltre che tali conoscenze vengano continuamente
“attualizzate” sulla base dell’evoluzione del mondo moderno che oggi più che mai
sta attraversando un periodo di cambiamento dovuto al progresso veloce della
scienza e della tecnologia. La concretizzazione della situazione di pericolo
comporta la consapevolezza dell’evitabilità del danno nel soggetto che avrebbe
potuto impedirlo, con l’impiego della necessaria diligenza, cioè, tenendo una
condotta (o astenendosi dalla condotta) suggerita da una rappresentazione del
fatto, attuale o potenziale, ma alla quale il soggetto aveva comunque il dovere di
pervenire.
In un ambiente come quello degli snowpark la conoscenza
dell’organizzazione della struttura e delle sue condizioni nivometeorologiche è di
importanza fondamentale per la sicurezza e i concetti di prevedibilità e di
diligenza assumono ancor più significato. Basandosi su queste conoscenze vi è
la possibilità di adottare “le opportune cautele” per evitare il verificarsi di eventi
dannosi tenendo presente che l’ottimizzazione della sicurezza comporta
ugualmente un rischio residuo inevitabile.
Il rischio che perdura anche dopo aver preso tutte le misure precauzionali
si chiama rischio residuo. E’ certamente ridotto da una maggiore conoscenza e
da una grande esperienza, ma non sarà mai eliminato completamente. Di
conseguenza, quando si usa il termine “sicuro”, questo può descrivere soltanto
una situazione che nasconde in sè un rischio trascurabile ma tuttavia esistente
perché ineliminabile. Si tratta dunque di stabilire una misura di sicurezza, ovvero
di rischio residuo, che si è d’accordo nell’accettare. Il rischio residuo ineliminabile
è strettamente correlato anche alle capacità fisiche e tecniche del soggetto che
pone in essere quella determinata attività.
Sulla base di queste premesse di carattere generale, cerchiamo di
approfondire nello specifico la posizione del gestore dello snowpark da una
parte, e dell’utilizzatore della struttura dall’altra, individuando alcune regole di
comune esperienza che possono assumere la veste di norme precauzionali.
Quanto al gestore della struttura egli, in qualità di responsabile della
messa in sicurezza dell’area, dovrà delimitare la zona separandola con adeguate
protezioni dal resto dell’area sciabile attrezzata come anche prescritto dalla legge
nazionale italiana.
Il gestore dovrà altresì curare la preparazione ad inizio stagione delle
strutture, ovvero curare la manutenzione straordinaria del park e, in stagione,
durante il periodo di apertura, dovrà curare la manutenzione ordinaria delle
strutture, degli ingressi e delle zone di atterraggio. Si deve ricordare che le
strutture dello snowpark rimangono in sicurezza solo se nell’arco della giornata
mantengono inalterate le caratteristiche iniziali. A seconda della frequentazione e
del variare delle condizioni nivometerologiche possono essere necessari anche
più interventi di manutenzione nell’arco della giornata.
Ricordiamo anche l’importanza di ottemperare al dovere di informazione
nei confronti degli utenti con il posizionamento di idonea segnaletica. Il gestore
dovrà curare la verifica quotidiana dell’accessibilità allo snowpark e avrà l’obbligo
di chiudere la singola struttura o l’intera area nel caso venissero a mancare le
condizioni di sicurezza.
La società di gestione demanda a soggetti specifici l’organizzazione e la
messa in esercizio dello snowpark. Tra questi ricordiamo il responsabile del park
che deve essere costantemente presente e presiedere alla manutenzione e al
controllo dell’agibilità delle singole strutture e lo “shaper”, persona con
competenza tecnica che ha il compito di “materializzare” le strutture del park
sotto le indicazioni del progettista e del responsabile.
Dall’altra parte, anche i frequentatori dello snowpark hanno obblighi
comportamentali specifici che sono tutti riconducibili al rispetto del concetto di
“autoresponsabilizzazione”.
La normativa nazionale italiana impone l’obbligo di utilizzo del casco
omologato per tutti coloro che accedono allo snowpark e il rispetto di precise
regole comportamentali, in quanto applicabili all’interno degli snowpark. Vi è il
dovere di leggere attentamente le regole di utilizzo della struttura apposte
generalmente all’ingresso del park. Prima di affrontare qualsiasi salto o qualsiasi
elemento artificiale, quali possono essere i cosiddetti “rail” o il “pipe”, è regola di
comune prudenza e diligenza ispezionare le strutture, verificare preventivamente
il loro grado di difficoltà e valutare il rischio connesso all’utilizzo della struttura in
relazione alle proprie capacità tecniche.
I frequentatori dello snowpark devono utilizzare sempre le strutture uno
alla volta e mai nel dubbio che siano impegnate. Non devono comportarsi in
modo da mettere in pericolo se stessi o gli altri e, in caso incidente, hanno
l’obbligo di prestare soccorso e di identificazione dei soggetti coinvolti. E’ inoltre
vietato sostare sui salti e nella zona di atterraggio e in caso di caduta la zona
deve essere sgomberata prima possibile.
Le regole di comune esperienza acquisite sulla base delle conoscenze
tecniche e della pratica sono oggi il parametro di riferimento per ogni giudizio di
responsabilità. Se la tendenza del domani sarà quella di codificare le regole
precauzionali, è auspicabile un recepimento prudente delle effettive esigenze di
sicurezza affinché si possa giungere – se strettamente necessario – ad una
regolamentazione chiara, semplice e applicabile in concreto.
"I love Snowboard" says MrCil