Ho cercato di tagliare il + possibile..... (scusate se è lungo ma credo meriti), cmq questo estratto da
www.sicurauto.it dà torto ai Vigili di Sestola...
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. 335M361 del 30 settembre 2004 conferma la possibilità di “…equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione...” Dunque l’automobilista può scegliere di montare i pneumatici invernali in una qualsiasi delle misure indicate sul libretto dell’auto, scegliendo anche tra le misure dei pneumatici estivi.
Per la marcia su terreni abbondantemente innevati e forti pendenze sono indicate le catene che devono però essere omologate, riportando sul prodotto e sulla confezione i marchi CUNA NC 178-01 oppure ON – V 5117.
Il loro utilizzo in caso di neve è equiparato dalla legge italiana all’utilizzo del pneumatico invernale,come più volte ribadito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad esempio con comunicazione n. 612/2005 del 31 marzo 2005 ha chiarito che“…l’ente proprietario della strada, con ordinanza motivata, può prescrivere che i veicoli siano muniti, in alternativa, di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia sulla neve e sul ghiaccio…”
Nel caso di forti nevicate come ormai succede da qualche inverno e la successiva paralisi del traffico, spesso all’automobilista viene indicato “l’obbligo di catene a bordo”. Tale indicazione non ha alcun fondamento giuridico, infatti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-08215, pubblicata sul R.S. 748 del 21 febbraio 2005, con comunicazione prot. N. 1080 del 16 febbraio 2005, ha chiarito che “…la vigente normativa già considera equivalente l’uso di catene da neve a quello di pneumatici da neve ai fini dell’osservanza dell’obbligo sancito dal combinato disposto degli articoli 146 decreto legislativo 285/92 e 122 comma 8 d.P.R. 495/92.
Non si ritiene pertanto che possano esservi incertezze interpretative nell’applicazione delle norme in questione. Per quanto concerne poi la prospettata eventualità di modifiche al Codice della Strada volte ad introdurre l’obbligo di tenere sempre le catene a bordo dei veicoli, si deve osservare che tale eventuale norma non sarebbe comunque risolutiva del prospettato problema in quanto il previsto obbligo di equipaggiamento del veicolo durante la circolazione potrebbe riguardare solo i veicoli immatricolati in Italia essendo in contrasto con il diritto comunitario l’introduzione unilaterale in tale materia di norme nazionali cogenti erga omnes.
Si consideri inoltre che su alcuni tipi di autovetture date le loro caratteristiche costruttive non possono essere montate le catene da neve; tali autoveicoli pertanto dovrebbero essere sempre equipaggiati con pneumatici da neve.
Spetta all’Ente che ha in gestione il tratto stradale o autostradale, la pulizia in tempi rapidi del tratto. Spesso invece la “colpa” del blocco ricade sull’automobilista reo di non avere le catene da neve a bordo. Se tutti gli automobilisti per assurdo avessero le catene a bordo, della giusta misura e fossero tutti capaci a montarle, il problema non sarebbe comunque risolto perché le strade e autostrade sarebbero bloccate da automobilisti al margine della strada alle prese prima con il montaggio e dopo pochi chilometri con lo smontaggio dei dispositivi supplementari di aderenza. Da sottolineare che le catene da neve sono un valido sistema antisdrucciolevole ma sono comunque un mezzo di emergenza che può essere utilizzato solo in caso di forti innevamenti e non nel caso di nevischio, fango, ghiaccio a tratti, pena la possibile rottura delle catene stesse, danni al mezzo e al manto stradale.
Il povero automobilista dunque è spesso vittima di ignoranza, errata applicazione della legge e finti obblighi.
Un esempio su tutti è l’ordinanza della Provincia di Genova che sancisce l’obbligo per tutti coloro che intendono percorrere le strade comunali e provinciali di munirsi di catene a bordo, non consentendo l’uso alternativo di pneumatici invernali. Una ordinanza questa che è stata contestata dal Ministero dei Trasporti che nel luglio scorso ha invitato la Provincia di Genova a rimuovere i cartelli o comunque a non considerarne validi i contenuti perché non rispondenti a quanto prescritto dal Codice della strada. E’ bene ricordare che l’art. 122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada al comma 8 recita: “Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (FIG.II.87) deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con Pneumatici da neve.”
Pertanto il Codice della Strada prevede che, a partire dal segnale “catene per neve obbligatorie” è necessario essere equipaggiati con pneumatici da neve (invernali o chiodati) oppure montare le catene. Da nessuna parte nel Codice della Strada è previsto un obbligo generico di “catene a bordo” ne ciò sarebbe possibile.
Le dotazioni di bordo infatti come i cartelli segnaletici stradali sono stabiliti dall’Unione Europea e non dalle autorità nazionali ne tanto meno da quelle locali.